NON PUÒ ESSERE IMPUGNATO IL LICENZIAMENTO RIPORTATO NEL VERBALE DI CONCILIAZIONE

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con Ordinanza n. 10734 del 22 aprile 2024 ha respinto l'impugnazione promossa da una dipendente che aveva sottoscritto il verbale di conciliazione con il quale era stata  formalizzata la volontà, comunicata in forma orale dall'azienda, di recedere unilateralmente dal rapporto di lavoro. In particolare la ricorrente faceva appello alla Cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza "per vizio di motivazione là dove giudica il verbale di esito negativo della procedura conciliativa quale comunicazione di licenziamento nel rispetto dell'onere formale". La Corte Suprema, rinsaldando quanto accertato in precedenza dalla Corte di merito, conferma che la volontà datoriale di procedere al licenziamento era stata ribadita in sede di conciliazione e compiutamente verbalizzata a seguito del tentativo conciliativo conclusosi con insuccesso. In altre parole la Corte ribadisce che il verbale può senz'altro attestare l'esito, fallimentare in questa circostanza,  del tentativo di conciliazione ma appunto per questo documenta un dato logicamente e giuridicamente distinto e anteriore della chiusura della relativa verbalizzazione. Chiarisce inoltre, tenuto conto del tenore testuale della disposizione, che la  comunicazione di licenziamento non debba intervenire in un contesto differente o successivo rispetto a quello del verbale suddetto.

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