GLI INDUMENTI DI LAVORO SONO DPI E IL DATORE DI LAVORO DEVE MANTENERNE L'EFFICIENZA

Con Ordinanza n. 12126 del 6 maggio 2024 la Corte di Cassazione è tornata ad esprimersi in materia di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro. In particolare, ha ribadito che la nozione legale di dispositivi di protezione individuale (DPI) non è limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma si riferisce a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che può in concreto costituire una barriera protettiva rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici, in conformità con l'articolo 2087 del codice civile. Ne consegue che il datore di lavoro ha l'obbligo di fornire e mantenere in stato di efficienza anche gli indumenti di lavoro.

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