REATI EDILIZI: L'INGIUNZIONE A DEMOLIRE DEVE ESSERE EMESSA SOLO NEI CONFRONTI DEL CONDANNATO RESPONSABILE DELL’ABUSO?

No, infatti con un nuovo principio di diritto la Cassazione afferma che in tema di reati edilizi, l'ordine di demolizione ha come destinatario non solo il condannato responsabile dell'abuso ma anche l'attuale proprietario del bene rimasto estraneo al processo penale. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale di Velletri che, in qualità di giudice dell'esecuzione, revocava l'ingiunzione a demolire emessa nei confronti di alcuni soggetti in esecuzione dell'omologo ordine impartito dello stesso Tribunale che aveva condannato Caio per i reati abusivismo edilizio e violazione di sigilli. In particolare, il Procuratore della Repubblica precisa che l'ingiunzione a demolire deve essere emessa nei confronti di chi abbia l'attuale disponibilità dell'immobile, non solo nei confronti del condannato. Il Procuratore generale sostiene invece che destinatario dell'ordine di demolizione può essere esclusivamente il condannato. Con sentenza n. 17809 del 7 maggio 2024, la Suprema Corte accoglie il ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri. La Corte di Cassazione afferma che deve essere superata la giurisprudenza penale della Corte di Cassazione che ritiene illegittima l'ingiunzione a demolire notificata al proprietario non responsabile dell'abuso. Difatti, l'ordine di demolizione emesso dal giudice penale può e deve essere eseguito nei confronti di chiunque si trovi in un rapporto qualificato con la res da demolire, non esistendo ragione alcuna per affermare il contrario. Per questo motivo, la Suprema Corte, con la sentenza in commento afferma il seguente principio di diritto: «in tema di reati edilizi, l'ordine di demolizione ha come destinatario non solo il condannato responsabile dell'abuso ma anche l'attuale proprietario del bene rimasto estraneo al processo penale, salva la facoltà del medesimo di far valere, sul piano civile, la responsabilità, contrattuale o extracontrattuale, del proprio dante causa; la prospettazione che la demolizione potrà essere eseguita d'ufficio a spese e a carico dell'attuale proprietario del bene non costituisce causa di nullità dell'ingiunzione».

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