DIRITTO DI ACCESSO AI PROPRI DATI: IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEVE CONSEGNARE LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Con Provvedimento del 7 marzo 2024  il Garante per la protezione dei dati personali accoglie il reclamo presentato da una lavoratrice che aveva chiesto, invano, all'istituto di credito per il quale lavorava di accedere al suo fascicolo personale per conoscere le informazioni che avevano determinato una sanzione disciplinare nei suoi confronti.  La banca non aveva fornito la documentazione, volendo tutelare il diritto di difesa e la riservatezza dei terzi coinvolti e precisando che la parte reclamante non aveva, comunque, interesse all'accesso. Il Garante sottolinea che, se in via generale il diritto di accesso ha lo scopo di consentire all'interessato/a di avere il controllo sui propri dati personali e di essere consapevole del trattamento e verificarne la liceità, ciò non comporta che tale diritto debba essere negato o limitato quando alla base della richiesta vi sia il perseguimento di un obiettivo diverso. Infatti, il titolare del trattamento non deve valutare "perché" l'interessato/a richiede l'accesso, ma solo "cosa" richiede e se detiene dati personali relativi a tale persona.  Nel caso di specie, secondo il Garante, la consegna della documentazione contenente i dati personali della lavoratrice costituisce l'unica modalità idonea a consentire l'accesso ai dati, secondo i principi di correttezza e trasparenza. L'istituto di credito viene, quindi, sanzionato.

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