RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI: COMMISSIONE EUROPEA CONTRO REPUBBLICA CECA

La Corte di Giustizia dell'Unione europea, con la Sentenza dell'8 maggio 2024, si è pronunciata nell'ambito di un ricorso proposto dalla Commissione europea contro la Repubblica ceca per il mancato adempimento  degli  obblighi ad essa incombenti, imposti dalla Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativi al riconoscimento delle qualifiche professionali (causa C-75/22). Al riguardo, la CGUE ha rilevato l'inadempienza dello Stato membro rispetto all'obbligo di: assicurare che le autorità competenti dello Stato membro ospitante  determinino lo status delle persone  che svolgono un tirocinio di adattamento o si preparano a una prova attitudinale (articolo 3, paragrafo 1, lettere g) e h), della direttiva 2005/36); garantire segnatamente ai veterinari e agli architetti la possibilità di effettuare prestazioni, nell'ambito della  libera prestazione di servizi, con il titolo professionale dello Stato membro ospitante (articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2005/36); di assicurare che l'autorità competente dello Stato membro ospitante disponga di un termine di un mese  per accusare ricevuta della domanda di riconoscimento delle qualifiche professionali e per informare eventualmente il richiedente dei documenti mancanti (articolo 51, paragrafo 1, della direttiva 2005/36).

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