ASSEGNO DI NATALITÀ: ILLEGITTIMA LA LIMITAZIONE ALL’AMBITO SOGGETTIVO OPERATA DALL’INPS

La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 10728 del 22 aprile 2024, ha sancito che il diritto a ricevere l'assegno di natalità di cui all'art. 1, co. 353, della L. n. 232/2016 non può essere legittimamente circoscritto dall'INPS per mezzo delle proprie circolari, limitandone la fruibilità al possesso di requisiti soggettivi ulteriori, non previsti dal dettato legislativo, quali l'essere un cittadino dell'UE ovvero detentore di un permesso di soggiorno di lungo periodo. Secondo i giudici di legittimità il legislatore non ha previsto alcun requisito soggettivo se non quello di essere gestante, genitrice o adottante. La Corte rileva inoltre che le circolari amministrative dell'INPS, in qualità di atti normativi interni e di secondo rango aventi la funzione di indirizzare e guidare in maniera uniforme l'attività degli organi periferici dell'ente, non possono modificare o derogare quanto disposto da una legge

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