TASSAZIONE DEL REDDITO MADE IN ITALY AGLI ISCRITTI AIRE SE IL FISCO NON CONTESTA LA RESIDENZA ESTERA

Ai fini del calcolo delle imposte sul reddito prodotto all'interno del territorio nazionale, non assume rilevanza il domicilio fiscale dichiarato dal contribuente qualora il fisco non contesti la residenza all'estero. Si applica pertanto il principio della tassazione del reddito prodotto in Italia ai contribuenti iscritti al registro AIRE. Pertanto, con riguardo al contribuente residente in un Paese a regime fiscale privilegiato, qualora il fisco non contesti la residenza dello stesso, l'ufficio competente all'accertamento del reddito è individuato in base al Comune dove è prodotto il reddito o, nel caso in cui il reddito sia stato prodotto in una pluralità di Comuni, in quello in cui è stato prodotto il reddito più cospicuo. Questo quanto decretato dalla Corte di Cassazione con Ordinanza n. 11733 del 2 maggio 2024..

TOP