IL LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE CHE AVEVA CON SÉ DELL’EROINA IN AUTO È ILLEGITTIMO

La sentenza impugnata ha infatti valutato la condotta extra-lavorativa del ragazzo, in sede penale ritenuta non costituente reato, e quindi di disvalore sociale minore rispetto a condotta costituente reato, e in assenza di prova di danni all'immagine del datore di lavoro, non tale da incidere negativamente sullo svolgimento dell'attività lavorativa, in quanto il quotidiano locale riportante la notizia non menzionava né il nome del lavoratore né le generalità della società. La Corte territoriale di Bologna dichiarava l'illegittimità del licenziamento intimato dalla s.r.l. a Caio, apprendista operaio licenziato dalla società a seguito di procedimento disciplinare in cui gli era stato contestato che in occasione di controllo stradale eseguito dai Carabinieri, sul suo veicolo erano stati rinvenuti 6 grammi di eroina con conseguente denuncia per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. La Corte d'Appello, inoltre, escludeva la prova di danno all'immagine dell'azienda a seguito della pubblicazione della notizia sul quotidiano locale, perché avvenuta senza indicazione delle generalità del lavoratore e del datore di lavoro e riteneva che il fatto non fosse così grave da giustificare la sanzione disciplinare espulsiva per definitiva lesione del vincolo fiduciario. Avverso tale decisione, la società ricorre per cassazione. Come previsto dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, la valutazione della gravità e proporzionalità della condotta rientra nell'attività sussuntiva e valutativa del giudice di merito, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, con la quale viene riempita di contenuto la clausola generale dell'art. 2119 c.c.. La pronuncia impugnata risulta conforme a tali principi, la quale ha valutato la condotta extra-lavorativa del ragazzo, in sede penale ritenuta non costituente reato, e quindi di disvalore sociale minore rispetto a condotta costituente reato, e in assenza di prova di danni all'immagine del datore di lavoro, non tale da incidere negativamente in via definitiva sullo svolgimento e proseguimento dell'attività lavorativa. 

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