LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE CHE DURANTE IL PERMESSO L. 104 NON PRESTA ASSISTENZA AL DISABILE TRASFERITO PRESSO LA PROPRIA ABITAZIONE

È legittimo il licenziamento del lavoratore  che non presta assistenza al familiare disabile durante la fruizione dei permessi Legge 104, anche qualora quest'ultimo sia stato trasferito presso la propria abitazione. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 11999 del 3 maggio 2024. In particolare, gli ermellini hanno ritenuto  ammissibili soltanto delle brevi commissioni attinenti alla patologia, al fine di "garantire al familiare disabile in situazione di gravità di cui all'art. 3, co. 3, della L. n. 10/1992 un intervento assistenziale di carattere permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e di relazione.”. Ne deriva che “il comportamento del lavoratore che si avvalga di tale beneficio per attendere ad esigenze diverse venendo meno il nesso causale tra assenza al lavoro ed assistenza al disabile, integra l'abuso del diritto ovvero di una grave violazione dei doveri di cor rettezza e di buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro che dell'Ente assicurativo, con rilevanza anche ai fini disciplinari”.

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