SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA E NON DURANTE LA MALATTIA: ILLEGITTIMO IL LICENZIAMENTO

Lo stato di malattia non è di per sé  motivo di astensione dallo svolgimento di qualsiasi tipo di attività, ricreativa o lavorativa, da parte del lavoratore infermo. In ragione alla natura e alle caratteristiche della patologia denunciata, non è infatti da escludersi che, anche là dove la malattia comprometta la possibilità di svolgere quella determinata attività oggetto di rapporto di lavoro, il lavoratore non possa comunque svolgere con le residue energie psico-fisiche attività di natura diversa, purché l'attività svolta: non sia resa in violazione degli obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà; non pregiudichi la guarigione del lavoratore e il rientro in servizio dello stesso.  È rimesso in capo al datore di lavoro l'onere di provare le circostanze og gettive e soggettive che dimostrano che la malattia risulti essere simulata oppure che lo svolgimento di attività collaterale da parte del dipendente comporti un ritardo nel rientro in servizio dello stesso. Questo quanto sancito dalla Corte di Cassazione  con Ordinanza n. 12152 del 6 maggio 2024. 

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