NIENTE PRESCRIZIONE PER I CONTRIBUTI DOVUTI DAL PROFESSIONISTA CHE OMETTE DI DICHIARARE I PROVENTI

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 8419 del 25 marzo 2021, ha statuito che, in tema di sospensione della prescrizione costituisce doloso occultamento del debito contributivo verso l'ente previdenziale, ai fini dell'applicabilità dell'articolo 2941 n. 8 c.c., la condotta del professionista che omette di compilare la dichiarazione dei redditi nella parte relativa ai proventi della propria attività , utile al calcolo dei contributi per la gestione separata. Pertanto, i giudici di legittimità hanno ritenuto fondato il ricorso dell'INPS nei confronti di un ingegnere e professore presso una scuola superiore che sosteneva di non dover versare i contributi alla gestione separata, derivanti dallo svolgimento di attività professionale di natura occasionale, poiché era stato superato il termine prescrizionale di 5 anni.

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