IL LAVORATORE SUBORDINATO NON È VINCOLATO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO

In tema di licenziamento per scarso rendimento, la Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 10640/2024, ha ribadito che ai fini del perfezionamento della suddetta fattispecie è necessario un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore dipendente, ai sensi dell'art. 1453 c.c. Tuttavia, i giudici sottolineano che con il contratto di lavoro subordinato il dipendente non si obbliga al raggiungimento di un risultato, ma mette solo a disposizione del datore il suo impegno nei modi e tempi regolati dal contratto. Pertanto, concludono i giudici, il  mancato raggiungimento del risultato da parte del lavoratore subordinato non rappresenta di per sé un inadempimento, ai fini dell'applicabilità del licenziamento per scarso rendimento.

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