È LEGITTIMA L’ESCLUSIONE DALLA GARA D’APPALTO DELLA SOCIETÀ CUI È STATO REVOCATO IL CONTROLLO GIUDIZIARIO

Nel caso in cui sia revocato il controllo giudiziario previsto dall'art. 34-bis del D. Lgs. n. 159/2011, l'interdittiva  antimafia riacquista efficacia, anche se la revoca del controllo giudiziario è avvenuta per il ripristino della legalità nell'impresa colpita. Pertanto, è legittima l'esclusione dalla gara d'appalto, per mancanza del requisito di moralità essendo stata già sottoposta a controllo giudiziario, poi revocato, e non risulta iscritta né nella “white list” né nell'elenco delle imprese richiedenti detta iscrizione. Nell'ambito della procedura ristretta indetta per l'affidamento dei servizi di pulizia ed igiene ambientale dei centri Enea, la concorrente s.r.l. veniva esclusa per mancanza del requisito di moralità previsto dall'art. 80, c. 2, D.Lgs. n. 50/2016, essendo stata già sottoposta a controllo giu diziarioex art. 34-bis D.Lgs. n. 159/2011, successivamente revocato, e nel mentre non risultando iscritta nella c.d. “white list”, né nell'elenco delle imprese richiedenti la detta iscrizione. Avverso il provvedimento d'esclusione e gli altri atti di gara la società proponeva ricorso. Il Tribunale amministrativo adito respingeva il ricorso, ritenendo l'infondatezza dell'assunto per cui gli effetti sospensivi del controllo giudiziario perdurerebbero fino alla definizione del procedimento di aggiornamento previsto dall'art. 91, c. 5, D.Lgs. n. 159/2011 dell'elenco delle imprese iscritte o richiedenti nella white list, ovvero alla conclusione del procedimento di aggiornamento della situazione antimafia. L'interdittiva assolve a una funzione ben distinta da quella propria del controllo giudiziario, né quest'ultimo costituisce di per sé un superamento della prima, non modificando il giudizio in ordine ai pericoli di infiltrazione mafiosa, rimesso al Prefetto. Per questo, la revoca del controllo giudiziario non influisce automaticamente sull'interdittiva antimafia precedentemente disposta, né può ammettersi la permanenza degli effetti sospensivi di un provvedimento revocato. Di qui la legittimità dell'esclusione disposta dall'amministrazione, considerato che la ricorrente era risultata priva, al momento del controllo documentale, dell'iscrizione nella white list, risultando ancora efficace la precedente interdittiva. Avverso tale decisione la società ha proposto appello. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3266 del 10 aprile 2024 ha respinto il ricorso della società, precisando che nel caso in cui sia revocato il controllo giudiziario previsto dall'art. 34-bis  del D.Lgs. n. 159/2011, l'interdittiva antimafia riacquista efficacia, anche se la revoca del controllo giudiziario è avvenuta per il ripristino della legalità nell'impresa colpita; né tale soluzione appare in contrasto con i principi costituzionali o con quelli della CEDU, attesa la conformazione, e la diversa funzione, dei due istituti dell'informativa (e iscrizione alla white list) e del controllo giudiziario. Pertanto, è legittima l'esclusione dalla gara d'appalto, per mancanza del requisito di moralità previsto dall'art. 80, c. 2, D.Lgs. n. 50/2016, essendo stata già sottoposta a controllo giudiziario ex art. 34-bis D.Lgs. n. 159/ 2011, successivamente revocato, e non risulta iscritta nella cd. “white list”, né nell'elenco delle imprese richiedenti la detta iscrizione.

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