ACCORDO DI RECIPROCITÀ TRA ITALIA E REGNO UNITO PER IL RIMBORSO IVA: RISOLUZIONE

Con Risoluzione 2 maggio 2024, n. 22, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta in merito all'accordo di reciprocità stipulato tra la Repubblica italiana e il Regno Unito di Gran Bretagna e di Irlanda del Nord ai fini  IVA. L'accordo di reciprocità, in vigore dal 7 febbraio 2024, si fonda sulle conseguenze fiscali connesse all'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea (c.d. "Brexit"). In particolare, l'Agenzia delle Entrate precisa che tale accordo determina l'applicabilità dell'art. 38-ter, D.P.R. n. 633/72 ai fini dell'erogazione dei rimborsi IVA, relativamente alle operazioni effettuate con il Regno Unito a partire dal  1° gennaio 2021. Pertanto: i soggetti stabiliti in Italia possono proporre istanza di rimborso IVA al Regno Unito in conformità alla normativa ivi vigente; i soggetti stabiliti nel Regno Unito  possono avanzare richiesta di rimborso IVA al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 38-ter che, a sua volta, rinvia all'art. 38-bis2, comma 1, DPR n. 633/72.

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