CONGRUITÀ DELLA MANODOPERA IN EDILIZIA, NUOVE FAQ

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni, la CNCE ha reso note  ulteriori FAQ tecnico/operative riguardanti la congruità della manodopera in edilizia, in conformità al  DM n. 143/2021. In particolare, la  CNCE ha chiarito come devono essere considerati i lavori accessori svolti in appalti non edili, precisando che le attività elencate nel CCNL Edilizia e nell'allegato X del D.Lgs. n. 81/2008, come gli scavi per il posizionamento di cavi elettrici o la demolizione di plinti di fondazione per l'interramento delle linee elettriche, devono essere eseguite secondo il CCNL Edilizia. Tuttavia, se si tratta di lavori di modeste dimensioni, con l'uso di attrezzature limitate, nell'ambito di appalti in cui l'attività predominante non è edile (es. piccole tracce per l'installazione di impianti in civili abitazioni, ed escluse pertanto “le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici” citate nel richiamato Allegato X), tali lavori possono essere eseguiti dagli stessi operatori dei lavori principali e non richiedono  quindi una verifica di congruità.

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